Vai al contenuto principale
Torna alla Home Page
Preposti

Corso di Formazione per Preposti — 12 Ore

Le 12 ore di formazione per chi sovrintende al lavoro di altri — capi reparto, capi squadra, capi turno, capocantieri — previste dall'art. 37 comma 7 del D.Lgs. 81/2008 e dall'Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025, in videoconferenza in diretta con il docente perché per questa figura l'e-learning non è ammesso: chi è il preposto e di che cosa risponde, come si vigila secondo l'art. 19, i rischi del reparto, gli appalti e i mancati infortuni, come si comunica per far cambiare comportamento. Dopo la formazione generale e specifica da lavoratore.

Durata Totale12 ore (12h aula virtuale)
Normativa di RiferimentoD.Lgs. 81/2008, art. 37 comma 7, e Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025 (rep. atti 59/CSR), Parte II punto 2.2
Validità Attestato2 anni
ModalitàVideoconferenza Live
MaterialeLezioni in diretta con docente
Corso di Formazione per Preposti — 12 Ore

Descrizione del Corso

Corso di formazione per preposti previsto dall'art. 37 comma 7 del D.Lgs. 81/2008 e dall'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, Parte II punto 2.2: dodici ore, il minimo fissato dall'Accordo (erano otto con l'Accordo del 2011), sui quattro moduli che l'Accordo elenca — giuridico normativo, gestione e organizzazione della sicurezza, valutazione delle situazioni di rischio e controllo della corretta esecuzione, comunicazione e informazione — perché i preposti «siano in grado di svolgere le funzioni loro attribuite dalla normativa (art. 19), acquisendo la consapevolezza delle azioni conseguenti alle responsabilità del ruolo». Vale anche per gli obblighi formativi del preposto dell'impresa affidataria nei cantieri (art. 97 comma 3-ter), senza moduli aggiuntivi. Dodici ore interamente in videoconferenza sincrona, cioè in diretta con il docente collegato nello stesso momento degli allievi: per il preposto la Parte IV punto 3.5 dell'Accordo non ammette l'e-learning, né per il corso base né per l'aggiornamento. Il corso è aggiornato a settembre 2026. La prima sezione, chi è il preposto e di che cosa risponde: la definizione dell'art. 2 comma 1 lettera e) e la catena datore di lavoro, dirigente, preposto, lavoratore; chi lo individua e con quali poteri (art. 18 comma 1 lettera b-bis, Interpello n. 5/2023) e la sanzione per chi non lo fa; il preposto di fatto e l'effettività del ruolo (art. 299, Cassazione n. 51459/2023); i sette obblighi dell'art. 19 nel testo della legge 215/2021, con i quattro verbi della lettera a) nell'ordine della legge — vigilare, intervenire, interrompere, informare — le sanzioni dell'art. 56 e la responsabilità penale in caso di infortunio; quattro sentenze della Cassazione del 2025 e del 2026 che dicono dove arriva la responsabilità del preposto e dove si ferma; i soggetti della prevenzione con cui lavora. La seconda sezione, vigilare, intervenire, fermare, segnalare: sovrintendere prima, durante e dopo; il controllo quotidiano in sei punti; le quattro situazioni tipiche e la risposta a ciascuna; interrompere l'attività senza chiedere permesso e senza confonderlo con la sanzione; la segnalazione scritta a chi, quando e come; gli obblighi propri del lavoratore (art. 20); quando il comportamento del lavoratore libera il preposto e quando no; cooperare con datore di lavoro e dirigenti; gli otto documenti con cui la vigilanza si prova; il preposto che lavora insieme alla squadra e la supplenza. La terza sezione, i rischi del reparto, gli appalti, i mancati infortuni: il DVR come manuale del preposto (art. 28), pericolo, rischio, prevenzione e protezione, le misure tecniche, organizzative, procedurali e i DPI con ciò che si controlla di ciascuna, i rischi di ogni reparto e i quattro che uccidono, i DPI consegnati e indossati con l'addestramento della terza categoria (art. 77), le attrezzature e le abilitazioni (artt. 71 e 73), le tre catene di appalto, contratto d'opera e somministrazione (art. 26, art. 21, art. 35 del D.Lgs. 81/2015), il DUVRI e le interferenze, il preposto indicato al committente (art. 26 comma 8-bis) e la segnalazione dovuta anche ai lavoratori delle altre ditte, il pericolo grave e immediato e chi decide che si esce (artt. 19, 43-46), i mancati infortuni con l'art. 15 del D.L. 159/2025 e il ciclo in quattro passi, il giro di reparto in otto punti, quattro casi da discutere. La quarta sezione, comunicare per far cambiare comportamento: perché la comunicazione è un obbligo di legge (art. 36, art. 37 comma 13), le quattro platee — neoassunti, somministrati, stranieri, esperti — e i loro rischi, il richiamo che funziona in quattro mosse, le frasi che non funzionano, il briefing di inizio turno, l'ascolto delle segnalazioni, le otto abitudini del preposto che comunica bene. In chiusura la verifica, l'attestato, l'aggiornamento e le date del transitorio. Requisito d'ingresso: aver frequentato la formazione generale e specifica da lavoratore (Parte II punto 2.2). Verifica finale con il test a risposta multipla della piattaforma (30 domande estratte da 36, quattro risposte ciascuna, superato al 70%, come richiesto dalla Parte IV punto 6.3 dell'Accordo: colloquio o test di almeno trenta domande con tre alternative), che si apre solo durante la lezione d'esame in diretta con il docente: una lezione a sé, fuori dalle 12 ore. Sono ammessi gli allievi con almeno il 90% delle ore frequentate. L'attestato vale in tutta Italia; l'aggiornamento è di almeno 6 ore ogni due anni (art. 37 comma 7-ter, Parte III punto 1.2), in presenza o in videoconferenza, e comunque ogni volta che cambiano i rischi; convegni e seminari non valgono per i preposti. Chi ha il corso da 8 ore fatto con l'Accordo del 2011 non deve rifarlo: vale come credito (Parte VII), ma con la scadenza del transitorio.

A chi è rivolto

  • Preposti ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera e) del D.Lgs. 81/2008 — chi sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa — individuati dal datore di lavoro ai sensi dell'art. 18 comma 1 lettera b-bis).
  • Capi reparto, capisquadra, capiturno, capocantieri, responsabili di linea, di negozio, di magazzino o di cucina: chiunque assegni il lavoro ad altri, dia istruzioni e possa fermare un collega, anche senza una nomina scritta (preposto di fatto, art. 299).
  • Preposti delle imprese affidatarie ed esecutrici nei cantieri temporanei o mobili, per i quali l'art. 97 comma 3-ter del D.Lgs. 81/2008 richiede un'adeguata formazione: questo corso vale, senza moduli aggiuntivi.
  • Lavoratori di qualunque settore che hanno già frequentato la formazione generale e specifica per lavoratori (requisito d'accesso, Accordo 17 aprile 2025, Parte II punto 2.2) e stanno per assumere funzioni di preposto.

Cosa si può fare e Competenze Acquisite

  • Riconoscere se si è preposti, anche di fatto, applicando il criterio funzionale dell'art. 2 comma 1 lettera e) e dell'art. 299 del D.Lgs. 81/2008, e chiarire per iscritto con il datore di lavoro su chi si vigila e con quali poteri.
  • Applicare ciascuno dei sette obblighi dell'art. 19, e in particolare la sequenza della lettera a) — vigilare, intervenire con le indicazioni di sicurezza, interrompere se l'inosservanza persiste, informare i superiori — distinguendola dalla lettera f-bis) sulle deficienze dei mezzi.
  • Conoscere le sanzioni dell'art. 56 e la responsabilità penale in caso di infortunio, e riconoscere nei casi decisi dalla Cassazione (prassi tollerata, vigilanza passiva, segnalazione dovuta ai lavoratori delle altre ditte, limiti della responsabilità) le situazioni del proprio reparto.
  • Organizzare la vigilanza prima, durante e dopo la lavorazione, con il giro di reparto in otto punti e il controllo quotidiano di DPI, protezioni, procedure, accessi, mezzi e segnaletica.
  • Interrompere un'attività pericolosa senza chiedere autorizzazione, senza confonderla con la sanzione disciplinare, e far seguire al fermo la segnalazione scritta lo stesso giorno.
  • Scrivere una segnalazione al datore di lavoro o al dirigente che abbia data, mittente e destinatario, risegnalare se non arriva risposta, e sapere che il silenzio di chi comanda non trasferisce al preposto la responsabilità della misura.
  • Tenere gli otto documenti che provano la vigilanza — consegna dei DPI, istruzioni, richiami, fermi, segnalazioni, registro dell'addestramento dell'art. 37 comma 5, controlli sui mezzi, briefing di turno — e usarli in riunione di reparto.
  • Leggere la parte del DVR del proprio reparto (art. 28 comma 2 lettere b e d), le istruzioni operative e i giudizi di idoneità con limitazioni, e far rispettare le misure tecniche, organizzative, procedurali e i DPI che vi sono scritti.
  • Verificare che i DPI siano consegnati, indossati, integri e adatti, con l'addestramento registrato per la terza categoria e gli otoprotettori, e che le attrezzature siano usate solo da chi è incaricato, formato e, dove serve, abilitato (artt. 71, 73 e 77).
  • Gestire la presenza di ditte esterne, lavoratori autonomi e somministrati nel proprio reparto: tessera di riconoscimento, DUVRI e interferenze, coordinamento con il preposto dell'altra impresa, segnalazione dei pericoli a tutti (artt. 21 e 26).
  • Comandare l'abbandono della zona in caso di pericolo grave e immediato, informare gli esposti e non far riprendere il lavoro finché il pericolo persiste (art. 19 lettere c, d, e; art. 44).
  • Far segnalare, raccogliere e analizzare i mancati infortuni con il ciclo segnala-analizza-correggi-verifica, cercando le cause a monte e non i colpevoli.
  • Comunicare in modo comprensibile a neoassunti, somministrati, stranieri ed esperti, verificando la comprensione con i gesti e non con un «hai capito?» (art. 37 comma 13).
  • Fare un richiamo che cambia il comportamento — fermare, descrivere il fatto, spiegare il rischio, ottenere il comportamento giusto — e condurre un briefing di inizio turno in cinque minuti.
  • Calcolare la scadenza del proprio aggiornamento biennale, anche nel regime transitorio, e sapere che cosa vale come aggiornamento del preposto e che cosa no.

Programma del Corso

Le ore in videoconferenza sincrona si svolgono in diretta con il docente, alle date fissate a calendario dall'ente: la presenza viene registrata dalla piattaforma con l'ora di entrata e di uscita, e la verifica finale si sostiene durante la lezione.

1Modulo giuridico normativo — Chi è il preposto e di che cosa risponde
in diretta

La scheda del corso: 12 ore minime, requisito d'accesso (formazione generale e specifica da lavoratore già fatta), validità anche per i cantieri (art. 97 comma 3-ter), e-learning vietata, aggiornamento biennale, il regime transitorio per chi ha il corso vecchio. Perché esiste questa figura: i numeri INAIL del 2026. Individuazione del preposto: la definizione dell'art. 2 comma 1 lettera e) — competenze professionali, poteri gerarchici e funzionali, potere di iniziativa — e la catena datore di lavoro, dirigente, preposto, lavoratore; chi lo individua e con quali poteri (art. 18 comma 1 lettera b-bis, Interpello n. 5/2023), la sanzione per chi non lo individua (art. 55 comma 5 lettera d), la tutela da ogni pregiudizio. Preposto di fatto ed effettività del ruolo: l'art. 299 e la sentenza n. 51459/2023, il criterio funzionale, la nomina senza poteri che non regge. Compiti e obblighi del preposto: le sette lettere dell'art. 19 — vigilare, intervenire, interrompere, informare (lettera a); l'accesso alle zone a rischio grave e specifico (b); l'emergenza (c, d, e); segnalare deficienze e pericoli (f) e fermare per un guasto (f-bis); formarsi (g) — e le sanzioni dell'art. 56, le contravvenzioni e la prescrizione, gli artt. 589 e 590 del codice penale; le sentenze della Cassazione che hanno condannato i preposti (n. 28427/2025, n. 32520/2025, n. 7096/2026) e quella che ne ha delimitato la responsabilità (n. 12010/2026). Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione: datore di lavoro e dirigenti, RSPP e ASPP, medico competente, RLS, addetti alle emergenze, organi di vigilanza.

2Modulo gestione e organizzazione della sicurezza — Vigilare, intervenire, fermare, segnalare
in diretta

Modalità di esercizio della funzione di controllo dell'osservanza da parte dei lavoratori di cui all'art. 19 del D.Lgs. 81/2008: sovrintendere prima, durante e dopo la lavorazione; il controllo quotidiano in sei punti (DPI indossati, protezioni al loro posto, procedure seguite, accessi alle zone a rischio, stato dei mezzi, ordine e segnaletica); le quattro situazioni tipiche — il lavoratore senza DPI, la protezione rimossa, il nuovo che entra dove non dovrebbe, l'attrezzatura difettosa — e la risposta a ciascuna: fermare, correggere, segnalare, scrivere. Interrompere l'attività: quando è dovuto (lettere a, f-bis, c e d) e come si fa senza guerra, senza autorizzazione e senza confonderlo con la sanzione disciplinare. La segnalazione: a chi, quando, come, e che cosa succede se non arriva risposta. Gli obblighi propri del lavoratore (art. 20) e la ripartizione con quelli del preposto; quando il comportamento del lavoratore libera il preposto (il rischio eccentrico delle Sezioni Unite n. 38343/2014) e quando no (prassi tollerata, lavorazione sotto gli occhi, lavoratore non istruito). Modalità di comunicazione e relazione con i soggetti della prevenzione aziendale: cooperare con datore di lavoro e dirigenti — il canale di segnalazione, la riunione di reparto, le direttive impraticabili, le richieste di mezzi per iscritto (art. 18 comma 1 lettere d, f, z); gli otto documenti con cui la vigilanza si prova (consegna dei DPI, istruzioni, richiami, fermi, segnalazioni, registro dell'addestramento dell'art. 37 comma 5, controlli sui mezzi, briefing di turno); il preposto che lavora insieme alla squadra, le fasi critiche da guardare da fuori, la supplenza (Cass. n. 12349/2026) e la vigilanza del datore di lavoro sul preposto (art. 18 comma 3-bis).

3Modulo valutazione delle situazioni di rischio e controllo della corretta esecuzione — I rischi del reparto, gli appalti, i mancati infortuni
in diretta

Misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione adottate a seguito della valutazione dei rischi dell'azienda, con particolare riferimento al contesto in cui il preposto opera: il DVR come manuale del preposto (art. 28 comma 2 lettere b e d), il linguaggio pericolo-rischio-prevenzione-protezione (art. 2), le misure per tipo e che cosa si controlla di ciascuna, i rischi di ogni reparto e il punto di controllo del preposto (movimentazione dei carichi, attrezzature e macchine, rischio elettrico, incendio ed emergenza, chimico e biologico, stress, violenza e molestie dell'art. 15 lettera z-bis), i rischi che uccidono — caduta dall'alto, macchine, investimento, ambienti confinati — e il minuto in cui il preposto conta; i DPI consegnati e indossati, l'addestramento obbligatorio per la terza categoria e gli otoprotettori (art. 77 comma 5), gli indumenti-DPI, l'uso personale; le attrezzature: uso riservato agli incaricati (art. 71 comma 7), le abilitazioni dell'art. 73 comma 5 e le loro scadenze, l'uso conforme, le carenze strutturali che non sono del preposto ma vanno rilevate e segnalate. Obblighi connessi ai contratti di appalto, d'opera e di somministrazione: le tre catene di responsabilità (art. 26, art. 21, art. 35 comma 4 del D.Lgs. 81/2015), la tessera di riconoscimento, il preposto indicato al committente (art. 26 comma 8-bis), la segnalazione dovuta anche ai lavoratori delle altre ditte (Cass. n. 7096/2026), il preposto dell'impresa affidataria in cantiere (art. 97 comma 3-ter, FAQ 41). Gestione del rischio interferenziale e il DUVRI: che cosa copre, quando non serve, l'incaricato nei settori a basso rischio. Modalità per sovraintendere e vigilare sulle attività lavorative per garantire l'attuazione delle direttive ricevute: il pericolo grave e immediato e chi decide che si esce (lettere c, d, e; artt. 43-46), il giro di reparto in otto punti ogni turno. L'importanza di individuare e segnalare incidenti e infortuni mancati: perché, chi li vede, l'art. 15 del D.L. 159/2025, il ciclo in quattro passi (segnala, analizza, correggi, verifica). Quattro casi da discutere: il carrellista senza abilitazione, la protezione tolta perché rallenta, il neoassunto che «ha capito», la ditta esterna che lavora sopra la linea.

4Modulo comunicazione e informazione — Comunicare per far cambiare comportamento
in diretta

Tecniche e strumenti di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neoassunti, somministrati, stranieri: perché comunicare è un obbligo di legge (art. 36, art. 37 comma 13, art. 19 lettere a e d) e non un talento; i tre registri — l'istruzione prima, il richiamo durante, il riscontro dopo — e la verifica della comprensione con i gesti («fammi vedere come lo fai»); le quattro platee e i quattro rischi diversi: neoassunti (formazione all'assunzione e affiancamento, lettera b), somministrati (chi li forma, art. 35 comma 4 del D.Lgs. 81/2015), stranieri (la lingua come rischio, pittogrammi e dimostrazione pratica), esperti (il rischio dell'abitudine); il richiamo che funziona in quattro mosse — ferma, descrivi il fatto, spiega il rischio, ottieni il comportamento — e le frasi che non funzionano; il briefing di inizio turno in cinque minuti (che cosa succede oggi, i rischi particolari, chi fa cosa con quali DPI, domande e segnalazioni); ascoltare la segnalazione che arriva al preposto e passarla oltre (art. 20 lettera e, art. 19 lettera f, art. 50); le otto abitudini del preposto che comunica bene. In chiusura: la verifica finale (colloquio o test, Parte IV punto 6.3), l'attestato, l'aggiornamento di sei ore ogni due anni (Parte III punto 1.2, art. 37 comma 7-ter), le date del transitorio (FAQ ministeriale n. 37), che cosa fare lunedì mattina.

5Verifica finale, fuori dalle 12 ore: test online della piattaforma, in diretta con il docente
in diretta

Lezione a sé, in diretta, dopo l'ultima lezione: sta fuori dalle 12 ore del corso. La prova è il test della piattaforma FormaChiara — 30 domande estratte a caso da 36, quattro risposte ciascuna, superato con almeno il 70% — cioè quello che l'Accordo Stato-Regioni 17/4/2025 (Parte IV punto 6.3, tabella dei corsi di formazione, riga «Preposti»: colloquio o test) chiede per il test: almeno 30 domande con almeno tre risposte ciascuna, esito positivo con il 70% delle risposte corrette. Il test si apre agli allievi solo durante questa lezione, in modo sincrono, con docente e tutor collegati (Parte IV punto 3.2.3): il docente dice di aprirlo, la piattaforma lo corregge e registra gli esiti; se l'ente tiene la lezione d'esame in presenza, il test si stampa dalla scheda della lezione e si fa su carta. Sono ammessi gli allievi con almeno il 90% delle ore frequentate.

Materiale a supporto

Le dispense che l'allievo scarica dalla piattaforma e si tiene, a integrazione delle lezioni. Non contano come ore di corso.

  • Le slide del corso — Formazione per preposti (55 pagine)
FormaChiara Assistente

Richiedi una demo gratuita.