Corso di Formazione per Preposti — 12 Ore
Le 12 ore di formazione per chi sovrintende al lavoro di altri — capi reparto, capi squadra, capi turno, capocantieri — previste dall'art. 37 comma 7 del D.Lgs. 81/2008 e dall'Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025, in videoconferenza in diretta con il docente perché per questa figura l'e-learning non è ammesso: chi è il preposto e di che cosa risponde, come si vigila secondo l'art. 19, i rischi del reparto, gli appalti e i mancati infortuni, come si comunica per far cambiare comportamento. Dopo la formazione generale e specifica da lavoratore.

A chi è rivolto
- Preposti ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera e) del D.Lgs. 81/2008 — chi sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa — individuati dal datore di lavoro ai sensi dell'art. 18 comma 1 lettera b-bis).
- Capi reparto, capisquadra, capiturno, capocantieri, responsabili di linea, di negozio, di magazzino o di cucina: chiunque assegni il lavoro ad altri, dia istruzioni e possa fermare un collega, anche senza una nomina scritta (preposto di fatto, art. 299).
- Preposti delle imprese affidatarie ed esecutrici nei cantieri temporanei o mobili, per i quali l'art. 97 comma 3-ter del D.Lgs. 81/2008 richiede un'adeguata formazione: questo corso vale, senza moduli aggiuntivi.
- Lavoratori di qualunque settore che hanno già frequentato la formazione generale e specifica per lavoratori (requisito d'accesso, Accordo 17 aprile 2025, Parte II punto 2.2) e stanno per assumere funzioni di preposto.
Cosa si può fare e Competenze Acquisite
- Riconoscere se si è preposti, anche di fatto, applicando il criterio funzionale dell'art. 2 comma 1 lettera e) e dell'art. 299 del D.Lgs. 81/2008, e chiarire per iscritto con il datore di lavoro su chi si vigila e con quali poteri.
- Applicare ciascuno dei sette obblighi dell'art. 19, e in particolare la sequenza della lettera a) — vigilare, intervenire con le indicazioni di sicurezza, interrompere se l'inosservanza persiste, informare i superiori — distinguendola dalla lettera f-bis) sulle deficienze dei mezzi.
- Conoscere le sanzioni dell'art. 56 e la responsabilità penale in caso di infortunio, e riconoscere nei casi decisi dalla Cassazione (prassi tollerata, vigilanza passiva, segnalazione dovuta ai lavoratori delle altre ditte, limiti della responsabilità) le situazioni del proprio reparto.
- Organizzare la vigilanza prima, durante e dopo la lavorazione, con il giro di reparto in otto punti e il controllo quotidiano di DPI, protezioni, procedure, accessi, mezzi e segnaletica.
- Interrompere un'attività pericolosa senza chiedere autorizzazione, senza confonderla con la sanzione disciplinare, e far seguire al fermo la segnalazione scritta lo stesso giorno.
- Scrivere una segnalazione al datore di lavoro o al dirigente che abbia data, mittente e destinatario, risegnalare se non arriva risposta, e sapere che il silenzio di chi comanda non trasferisce al preposto la responsabilità della misura.
- Tenere gli otto documenti che provano la vigilanza — consegna dei DPI, istruzioni, richiami, fermi, segnalazioni, registro dell'addestramento dell'art. 37 comma 5, controlli sui mezzi, briefing di turno — e usarli in riunione di reparto.
- Leggere la parte del DVR del proprio reparto (art. 28 comma 2 lettere b e d), le istruzioni operative e i giudizi di idoneità con limitazioni, e far rispettare le misure tecniche, organizzative, procedurali e i DPI che vi sono scritti.
- Verificare che i DPI siano consegnati, indossati, integri e adatti, con l'addestramento registrato per la terza categoria e gli otoprotettori, e che le attrezzature siano usate solo da chi è incaricato, formato e, dove serve, abilitato (artt. 71, 73 e 77).
- Gestire la presenza di ditte esterne, lavoratori autonomi e somministrati nel proprio reparto: tessera di riconoscimento, DUVRI e interferenze, coordinamento con il preposto dell'altra impresa, segnalazione dei pericoli a tutti (artt. 21 e 26).
- Comandare l'abbandono della zona in caso di pericolo grave e immediato, informare gli esposti e non far riprendere il lavoro finché il pericolo persiste (art. 19 lettere c, d, e; art. 44).
- Far segnalare, raccogliere e analizzare i mancati infortuni con il ciclo segnala-analizza-correggi-verifica, cercando le cause a monte e non i colpevoli.
- Comunicare in modo comprensibile a neoassunti, somministrati, stranieri ed esperti, verificando la comprensione con i gesti e non con un «hai capito?» (art. 37 comma 13).
- Fare un richiamo che cambia il comportamento — fermare, descrivere il fatto, spiegare il rischio, ottenere il comportamento giusto — e condurre un briefing di inizio turno in cinque minuti.
- Calcolare la scadenza del proprio aggiornamento biennale, anche nel regime transitorio, e sapere che cosa vale come aggiornamento del preposto e che cosa no.
Programma del Corso
Le ore in videoconferenza sincrona si svolgono in diretta con il docente, alle date fissate a calendario dall'ente: la presenza viene registrata dalla piattaforma con l'ora di entrata e di uscita, e la verifica finale si sostiene durante la lezione.
1Modulo giuridico normativo — Chi è il preposto e di che cosa rispondein diretta
La scheda del corso: 12 ore minime, requisito d'accesso (formazione generale e specifica da lavoratore già fatta), validità anche per i cantieri (art. 97 comma 3-ter), e-learning vietata, aggiornamento biennale, il regime transitorio per chi ha il corso vecchio. Perché esiste questa figura: i numeri INAIL del 2026. Individuazione del preposto: la definizione dell'art. 2 comma 1 lettera e) — competenze professionali, poteri gerarchici e funzionali, potere di iniziativa — e la catena datore di lavoro, dirigente, preposto, lavoratore; chi lo individua e con quali poteri (art. 18 comma 1 lettera b-bis, Interpello n. 5/2023), la sanzione per chi non lo individua (art. 55 comma 5 lettera d), la tutela da ogni pregiudizio. Preposto di fatto ed effettività del ruolo: l'art. 299 e la sentenza n. 51459/2023, il criterio funzionale, la nomina senza poteri che non regge. Compiti e obblighi del preposto: le sette lettere dell'art. 19 — vigilare, intervenire, interrompere, informare (lettera a); l'accesso alle zone a rischio grave e specifico (b); l'emergenza (c, d, e); segnalare deficienze e pericoli (f) e fermare per un guasto (f-bis); formarsi (g) — e le sanzioni dell'art. 56, le contravvenzioni e la prescrizione, gli artt. 589 e 590 del codice penale; le sentenze della Cassazione che hanno condannato i preposti (n. 28427/2025, n. 32520/2025, n. 7096/2026) e quella che ne ha delimitato la responsabilità (n. 12010/2026). Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione: datore di lavoro e dirigenti, RSPP e ASPP, medico competente, RLS, addetti alle emergenze, organi di vigilanza.
2Modulo gestione e organizzazione della sicurezza — Vigilare, intervenire, fermare, segnalarein diretta
Modalità di esercizio della funzione di controllo dell'osservanza da parte dei lavoratori di cui all'art. 19 del D.Lgs. 81/2008: sovrintendere prima, durante e dopo la lavorazione; il controllo quotidiano in sei punti (DPI indossati, protezioni al loro posto, procedure seguite, accessi alle zone a rischio, stato dei mezzi, ordine e segnaletica); le quattro situazioni tipiche — il lavoratore senza DPI, la protezione rimossa, il nuovo che entra dove non dovrebbe, l'attrezzatura difettosa — e la risposta a ciascuna: fermare, correggere, segnalare, scrivere. Interrompere l'attività: quando è dovuto (lettere a, f-bis, c e d) e come si fa senza guerra, senza autorizzazione e senza confonderlo con la sanzione disciplinare. La segnalazione: a chi, quando, come, e che cosa succede se non arriva risposta. Gli obblighi propri del lavoratore (art. 20) e la ripartizione con quelli del preposto; quando il comportamento del lavoratore libera il preposto (il rischio eccentrico delle Sezioni Unite n. 38343/2014) e quando no (prassi tollerata, lavorazione sotto gli occhi, lavoratore non istruito). Modalità di comunicazione e relazione con i soggetti della prevenzione aziendale: cooperare con datore di lavoro e dirigenti — il canale di segnalazione, la riunione di reparto, le direttive impraticabili, le richieste di mezzi per iscritto (art. 18 comma 1 lettere d, f, z); gli otto documenti con cui la vigilanza si prova (consegna dei DPI, istruzioni, richiami, fermi, segnalazioni, registro dell'addestramento dell'art. 37 comma 5, controlli sui mezzi, briefing di turno); il preposto che lavora insieme alla squadra, le fasi critiche da guardare da fuori, la supplenza (Cass. n. 12349/2026) e la vigilanza del datore di lavoro sul preposto (art. 18 comma 3-bis).
3Modulo valutazione delle situazioni di rischio e controllo della corretta esecuzione — I rischi del reparto, gli appalti, i mancati infortuniin diretta
Misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione adottate a seguito della valutazione dei rischi dell'azienda, con particolare riferimento al contesto in cui il preposto opera: il DVR come manuale del preposto (art. 28 comma 2 lettere b e d), il linguaggio pericolo-rischio-prevenzione-protezione (art. 2), le misure per tipo e che cosa si controlla di ciascuna, i rischi di ogni reparto e il punto di controllo del preposto (movimentazione dei carichi, attrezzature e macchine, rischio elettrico, incendio ed emergenza, chimico e biologico, stress, violenza e molestie dell'art. 15 lettera z-bis), i rischi che uccidono — caduta dall'alto, macchine, investimento, ambienti confinati — e il minuto in cui il preposto conta; i DPI consegnati e indossati, l'addestramento obbligatorio per la terza categoria e gli otoprotettori (art. 77 comma 5), gli indumenti-DPI, l'uso personale; le attrezzature: uso riservato agli incaricati (art. 71 comma 7), le abilitazioni dell'art. 73 comma 5 e le loro scadenze, l'uso conforme, le carenze strutturali che non sono del preposto ma vanno rilevate e segnalate. Obblighi connessi ai contratti di appalto, d'opera e di somministrazione: le tre catene di responsabilità (art. 26, art. 21, art. 35 comma 4 del D.Lgs. 81/2015), la tessera di riconoscimento, il preposto indicato al committente (art. 26 comma 8-bis), la segnalazione dovuta anche ai lavoratori delle altre ditte (Cass. n. 7096/2026), il preposto dell'impresa affidataria in cantiere (art. 97 comma 3-ter, FAQ 41). Gestione del rischio interferenziale e il DUVRI: che cosa copre, quando non serve, l'incaricato nei settori a basso rischio. Modalità per sovraintendere e vigilare sulle attività lavorative per garantire l'attuazione delle direttive ricevute: il pericolo grave e immediato e chi decide che si esce (lettere c, d, e; artt. 43-46), il giro di reparto in otto punti ogni turno. L'importanza di individuare e segnalare incidenti e infortuni mancati: perché, chi li vede, l'art. 15 del D.L. 159/2025, il ciclo in quattro passi (segnala, analizza, correggi, verifica). Quattro casi da discutere: il carrellista senza abilitazione, la protezione tolta perché rallenta, il neoassunto che «ha capito», la ditta esterna che lavora sopra la linea.
4Modulo comunicazione e informazione — Comunicare per far cambiare comportamentoin diretta
Tecniche e strumenti di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neoassunti, somministrati, stranieri: perché comunicare è un obbligo di legge (art. 36, art. 37 comma 13, art. 19 lettere a e d) e non un talento; i tre registri — l'istruzione prima, il richiamo durante, il riscontro dopo — e la verifica della comprensione con i gesti («fammi vedere come lo fai»); le quattro platee e i quattro rischi diversi: neoassunti (formazione all'assunzione e affiancamento, lettera b), somministrati (chi li forma, art. 35 comma 4 del D.Lgs. 81/2015), stranieri (la lingua come rischio, pittogrammi e dimostrazione pratica), esperti (il rischio dell'abitudine); il richiamo che funziona in quattro mosse — ferma, descrivi il fatto, spiega il rischio, ottieni il comportamento — e le frasi che non funzionano; il briefing di inizio turno in cinque minuti (che cosa succede oggi, i rischi particolari, chi fa cosa con quali DPI, domande e segnalazioni); ascoltare la segnalazione che arriva al preposto e passarla oltre (art. 20 lettera e, art. 19 lettera f, art. 50); le otto abitudini del preposto che comunica bene. In chiusura: la verifica finale (colloquio o test, Parte IV punto 6.3), l'attestato, l'aggiornamento di sei ore ogni due anni (Parte III punto 1.2, art. 37 comma 7-ter), le date del transitorio (FAQ ministeriale n. 37), che cosa fare lunedì mattina.
5Verifica finale, fuori dalle 12 ore: test online della piattaforma, in diretta con il docentein diretta
Lezione a sé, in diretta, dopo l'ultima lezione: sta fuori dalle 12 ore del corso. La prova è il test della piattaforma FormaChiara — 30 domande estratte a caso da 36, quattro risposte ciascuna, superato con almeno il 70% — cioè quello che l'Accordo Stato-Regioni 17/4/2025 (Parte IV punto 6.3, tabella dei corsi di formazione, riga «Preposti»: colloquio o test) chiede per il test: almeno 30 domande con almeno tre risposte ciascuna, esito positivo con il 70% delle risposte corrette. Il test si apre agli allievi solo durante questa lezione, in modo sincrono, con docente e tutor collegati (Parte IV punto 3.2.3): il docente dice di aprirlo, la piattaforma lo corregge e registra gli esiti; se l'ente tiene la lezione d'esame in presenza, il test si stampa dalla scheda della lezione e si fa su carta. Sono ammessi gli allievi con almeno il 90% delle ore frequentate.
Materiale a supporto
Le dispense che l'allievo scarica dalla piattaforma e si tiene, a integrazione delle lezioni. Non contano come ore di corso.
- Le slide del corso — Formazione per preposti (55 pagine)