Videoconferenza sincrona nei corsi sicurezza: quando è ammessa
Non tutta la formazione a distanza è uguale. La differenza principale è tra formazione sincrona, in cui docente e allievi sono collegati nello stesso momento in videoconferenza, e formazione asincrona, in cui l'allievo segue contenuti registrati o slide nei propri tempi.
Quando la videoconferenza vale come presenza
La videoconferenza sincrona è equiparata alla presenza fisica in aula solo per i moduli teorici dei percorsi formativi. Per la parte pratica, quando prevista, resta necessaria la presenza fisica, salvo diverse indicazioni specifiche del percorso.
I percorsi che escludono la videoconferenza anche per la teoria
Alcuni percorsi, come quelli relativi ad ambienti confinati o alle attrezzature disciplinate dall'art. 73 comma 5 del D.Lgs. 81/08, non ammettono la videoconferenza nemmeno per i moduli teorici. Prima di programmare un corso in modalità sincrona è quindi necessario verificare le regole specifiche del percorso.
Cosa serve per erogare in videoconferenza a norma
- Un docente qualificato collegato per tutta la durata della lezione.
- Un tutor d'aula distinto dal docente, sempre presente.
- Un sistema che tracci i tempi di collegamento reali di ciascun partecipante.
- Un registro presenze che documenti gli orari, non solo l'elenco degli iscritti.
Vuoi vedere come FormaChiara gestisce tutto questo in pratica?
Richiedi una Demo Gratuita