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Videoconferenza sincrona nei corsi sicurezza: quando è ammessa

29 agosto 2026·5 min di lettura
Videoconferenza sincrona nei corsi sicurezza: quando è ammessa

Non tutta la formazione a distanza è uguale. La differenza principale è tra formazione sincrona, in cui docente e allievi sono collegati nello stesso momento in videoconferenza, e formazione asincrona, in cui l'allievo segue contenuti registrati o slide nei propri tempi.

Quando la videoconferenza vale come presenza

La videoconferenza sincrona è equiparata alla presenza fisica in aula solo per i moduli teorici dei percorsi formativi. Per la parte pratica, quando prevista, resta necessaria la presenza fisica, salvo diverse indicazioni specifiche del percorso.

I percorsi che escludono la videoconferenza anche per la teoria

Alcuni percorsi, come quelli relativi ad ambienti confinati o alle attrezzature disciplinate dall'art. 73 comma 5 del D.Lgs. 81/08, non ammettono la videoconferenza nemmeno per i moduli teorici. Prima di programmare un corso in modalità sincrona è quindi necessario verificare le regole specifiche del percorso.

Cosa serve per erogare in videoconferenza a norma

  • Un docente qualificato collegato per tutta la durata della lezione.
  • Un tutor d'aula distinto dal docente, sempre presente.
  • Un sistema che tracci i tempi di collegamento reali di ciascun partecipante.
  • Un registro presenze che documenti gli orari, non solo l'elenco degli iscritti.

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