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Preposti

Corso di Aggiornamento per Preposti — 6 Ore

Le 6 ore di aggiornamento biennale che l'art. 37 comma 7-ter del D.Lgs. 81/2008 e l'Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025 chiedono a chi è preposto, in videoconferenza in diretta con il docente perché per questa figura l'e-learning non è ammesso: che cosa è cambiato nel Testo Unico fra il 2025 e il 2026, come si vigila oggi secondo l'art. 19, che cosa fare quando il reparto cambia. Per chi ha già frequentato il corso base per preposti.

Durata Totale6 ore (6h aula virtuale)
Normativa di RiferimentoD.Lgs. 81/2008, art. 37 commi 7 e 7-ter, e Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025 (rep. atti 59/CSR), Parte III punto 1.2
Validità Attestato2 anni
ModalitàVideoconferenza Live
MaterialeLezioni in diretta con docente
Corso di Aggiornamento per Preposti — 6 Ore

Descrizione del Corso

Corso di aggiornamento per preposti previsto dall'art. 37 commi 7 e 7-ter del D.Lgs. 81/2008 e dall'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, Parte III punto 1.2: cadenza biennale, durata minima sei ore, «e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi», compresa — come l'Accordo scrive per il preposto e per il dirigente — la formazione sui cambiamenti del contesto in cui il preposto esercita le funzioni dell'art. 19: cambiamenti del reparto, modifiche dei processi produttivi e organizzativi. Sei ore interamente in videoconferenza sincrona, cioè in diretta con il docente collegato nello stesso momento degli allievi: per il preposto la Parte IV punto 3.5 dell'Accordo non ammette l'e-learning, né per il corso base né per l'aggiornamento, e l'art. 37 comma 7-ter vuole l'aggiornamento «interamente con modalità in presenza». Il corso rispetta il vincolo della Parte III per cui l'aggiornamento non può essere una riedizione del corso base: qui non si ripetono la definizione di preposto, l'individuazione formale o l'elenco degli obblighi, ma si racconta che cosa è cambiato da quando si è fatto il corso e come quegli obblighi si applicano oggi nel proprio reparto. Si apre con la scheda del corso, con le tre date da cui decorre la scadenza biennale secondo il regime transitorio della Parte VII e la FAQ ministeriale n. 37 del 27 marzo 2026, e con che cosa vale come aggiornamento del preposto e che cosa no. La prima sezione mette in fila i numeri INAIL del 2026 e le tre norme intervenute fra l'autunno 2025 e la primavera 2026 — il decreto sicurezza (D.L. 159/2025 convertito nella legge 198/2025), la legge annuale sulle PMI (legge 34/2026) e il decreto amianto (D.Lgs. 213/2025) — con la data da cui ciascuna produce effetti: le scale fisse e la gerarchia anticaduta degli artt. 113 e 115, la violenza e le molestie fra le misure generali di tutela, la visita per alcol e sostanze sul ragionevole motivo, i mancati infortuni, la tessera digitale e la patente a crediti, l'addestramento riscritto dall'art. 37 comma 5 con la persona esperta e il registro, la formazione dovuta anche in cassa integrazione; poi le sei sentenze della Cassazione del 2026 che riguardano il preposto — fin dove arriva la sua responsabilità, le prassi tollerate, la supplenza, i lavoratori delle altre ditte, la protezione rimossa «per fare prima», la vigilanza del datore di lavoro su di lui — e il rischio da calore con il protocollo quadro del D.M. 95/2025, le ordinanze regionali e la nota INL 5484/2026. La seconda sezione fa funzionare l'art. 19: la sequenza esatta della lettera a) — osservare, intervenire, interrompere, informare — e la differenza con la lettera f-bis), la segnalazione scritta che sposta l'obbligo a chi ha il potere di spesa, gli otto controlli prima di far partire il turno, le ditte esterne e il loro preposto (art. 26 comma 8-bis), la supplenza e il preposto di fatto (art. 299), i mancati infortuni da raccogliere prima del danno. La terza sezione riguarda i cambiamenti del contesto che l'Accordo mette a carico del preposto: il cambio di reparto, di processo e di organizzazione, la macchina nuova con i quattro controlli prima del primo turno (art. 71), il lavoratore nuovo e i quattro documenti da chiedere, il DVR rifatto (art. 29 comma 3) e il pezzo che spetta al preposto, il rischio nuovo di violenza e molestie (art. 15 lettera z-bis), le emergenze secondo le lettere c), d) ed e) dell'art. 19; e si chiude con la verifica finale, l'attestato, la prossima scadenza, le sanzioni in due direzioni (artt. 55 e 56) e otto azioni da avviare il lunedì dopo. Requisito d'ingresso: aver frequentato il corso di formazione per preposti (12 ore con l'Accordo 2025, oppure 8 ore con il precedente Accordo del 21 dicembre 2011, riconosciute come credito dalla Parte VII). Secondo la tabella dei crediti della Parte VII vale anche come aggiornamento del dirigente e del lavoratore, non come aggiornamento del RLS; convegni e seminari non valgono come aggiornamento del preposto. Verifica finale con il test a risposta multipla della piattaforma (15 domande estratte da 27, superato al 70%, come richiesto dalla Parte IV punto 6.3 dell'Accordo per i corsi di aggiornamento), che si apre solo durante la lezione d'esame in diretta con il docente: una lezione a sé, fuori dalle 6 ore.

A chi è rivolto

  • Preposti ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera e) del D.Lgs. 81/2008 — chi sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione — che hanno frequentato il corso base per preposti e devono rinnovare l'aggiornamento biennale.
  • Capi reparto, capisquadra, capiturno, capocantieri e responsabili di linea individuati come preposti dal datore di lavoro ai sensi dell'art. 18 comma 1 lettera b-bis), e chi esercita di fatto quei poteri ai sensi dell'art. 299.
  • Chi ha svolto il corso per preposti da 8 ore in vigenza dell'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, o l'ultimo aggiornamento prima del 19 maggio 2025, e ha la scadenza in arrivo secondo il regime transitorio della Parte VII dell'Accordo 2025.
  • Preposti che sono anche dirigenti o hanno in scadenza l'aggiornamento da lavoratori: secondo la tabella dei crediti della Parte VII questo corso vale anche come aggiornamento del dirigente e del lavoratore, mentre non vale come aggiornamento del RLS.

Cosa si può fare e Competenze Acquisite

  • Calcolare la scadenza del proprio aggiornamento nei tre casi che l'Accordo distingue — corso prima del 19 maggio 2023, fra il 19 maggio 2023 e il 19 maggio 2025, dopo il 19 maggio 2025 — e riconoscere quando l'aggiornamento è dovuto prima dei due anni.
  • Individuare, per ciascuna delle norme intervenute fra ottobre 2025 e aprile 2026, che cosa cambia nel proprio reparto e da quale data produce effetti.
  • Applicare la sequenza della lettera a) dell'art. 19 — osservare, intervenire con indicazioni di sicurezza, interrompere se l'inosservanza persiste, informare i superiori — e distinguerla dalla lettera f-bis), che riguarda le deficienze dei mezzi e delle attrezzature.
  • Scrivere una segnalazione al datore di lavoro e al dirigente che regga in un'ispezione: il fatto, il luogo, la data e l'ora, che cosa si è fatto, che cosa serve, con una traccia datata.
  • Eseguire gli otto controlli prima di far partire il turno: supplenza, abilitazioni e addestramento registrato, DPI, protezioni al loro posto, lavori in quota e scale fisse, sostanze, ditte esterne, meteo e bollettino del caldo.
  • Svolgere l'addestramento come persona esperta secondo l'art. 37 comma 5 riscritto dalla legge 34/2026: prova pratica sul luogo di lavoro e registrazione nell'apposito registro.
  • Gestire l'ingresso di una ditta esterna nel reparto: chiedere il nome del suo preposto (art. 26 comma 8-bis), confrontare le lavorazioni con il DUVRI e segnalare le interferenze che il DUVRI non prevede.
  • Organizzare la propria supplenza e comunicarla ai lavoratori del turno, e riconoscere quando chi fa le veci risponde come preposto di fatto (art. 299).
  • Raccogliere e far segnalare i mancati infortuni del reparto, e portarli nella rielaborazione del DVR prevista dall'art. 29 comma 3.
  • Verificare una macchina nuova prima del primo turno — installazione secondo il libretto, uso riservato agli incaricati, addestramento registrato, controlli e verifiche in calendario — e un lavoratore nuovo prima dell'esposizione ai rischi, con i quattro documenti da chiedere.
  • Riconoscere una condotta violenta o molesta come condizione di pericolo della lettera f) dell'art. 19 e attivare la procedura aziendale prevista dal DVR (art. 15 lettera z-bis), senza indagare né decidere in proprio.
  • Eseguire in emergenza gli obblighi delle lettere c), d) ed e) dell'art. 19 e decidere in anticipo il criterio di sospensione del lavoro per il rischio da calore.

Programma del Corso

Le ore in videoconferenza sincrona si svolgono in diretta con il docente, alle date fissate a calendario dall'ente: la presenza viene registrata dalla piattaforma con l'ora di entrata e di uscita, e la verifica finale si sostiene durante la lezione.

1Che cosa è cambiato da quando hai fatto il corso: le norme del 2025-2026, le sentenze, il caldo
in diretta

La scheda del corso e le tre date da cui decorre la scadenza biennale secondo il regime transitorio (Parte VII dell'Accordo e FAQ ministeriale n. 37); che cosa vale come aggiornamento del preposto e che cosa no. I numeri INAIL del 2026. Le tre leggi che hanno riscritto il Testo Unico: il D.L. 159/2025 convertito nella legge 198/2025 (scale fisse dell'art. 113, gerarchia anticaduta dell'art. 115, violenza e molestie fra le misure generali di tutela dell'art. 15, visita per alcol e sostanze sul ragionevole motivo dell'art. 41, mancati infortuni, tessera digitale e patente a crediti), la legge 34/2026 (l'addestramento riscritto dall'art. 37 comma 5: persona esperta, prova pratica, registro; la formazione dovuta in cassa integrazione; i trenta giorni per bar e alberghi) e il D.Lgs. 213/2025 sull'amianto. Le sentenze della Cassazione del 2026 che riguardano il preposto: fin dove arriva la sua responsabilità (12010), le prassi tollerate (6799), la supplenza (12349), i lavoratori delle altre ditte (7096), la protezione rimossa «per fare prima» (5357), la vigilanza del datore di lavoro sul preposto (20150). Il rischio da calore e le altre condizioni climatiche: il protocollo quadro del D.M. 95/2025, le ordinanze regionali, la nota INL 5484/2026 e il turno d'estate.

2Vigilare: l'art. 19 applicato nel reparto
in diretta

La sequenza della lettera a) dell'art. 19 come riscritta dalla legge 215/2021: osservare, intervenire con le indicazioni di sicurezza, interrompere se l'inosservanza persiste, informare i superiori. Lettera a) e lettera f-bis): il comportamento delle persone e le deficienze dei mezzi, quando si interrompe e a chi si segnala. La segnalazione scritta che sposta l'obbligo: che cosa si scrive, a chi si manda, come si prova, che cosa succede dopo (art. 18 comma 3-bis). Gli otto controlli prima di far partire il turno. Gli appalti: il preposto della ditta esterna (art. 26 comma 8-bis), il DUVRI e le interferenze reali, la tessera di riconoscimento, i lavoratori delle altre imprese. La supplenza e il preposto di fatto (art. 299). I mancati infortuni: che cosa conta, come si segnala, dove finisce.

3Quando il reparto cambia: i cambiamenti del contesto, la macchina nuova, il lavoratore nuovo, le emergenze
in diretta

I sei cambiamenti che l'Accordo mette a carico del preposto (Parte III punto 1.2): il cambio di reparto, di processo e di organizzazione, l'attrezzatura nuova, la sostanza nuova, le persone nuove. La macchina nuova: i quattro controlli prima del primo turno (art. 71 commi 4, 7, 8 e 11; art. 73 comma 5). Il lavoratore nuovo: la formazione all'assunzione, l'art. 19 lettera b), la lingua veicolare, i quattro documenti da chiedere. Il DVR rifatto (art. 29 comma 3) e il pezzo che spetta al preposto; la verifica di efficacia della formazione. Violenza e molestie: l'art. 15 lettera z-bis, che cosa fa e che cosa non fa il preposto. Le emergenze secondo le lettere c), d) ed e) dell'art. 19. In chiusura: la verifica finale, l'attestato e la data da cui ripartono i due anni, le sanzioni in due direzioni (artt. 55 e 56), le otto azioni da avviare il lunedì dopo.

4Verifica finale, fuori dalle 6 ore: test online della piattaforma, in diretta con il docente
in diretta

Lezione a sé, in diretta, dopo l'ultima lezione: sta fuori dalle 6 ore dell'aggiornamento. La prova è il test della piattaforma FormaChiara — 15 domande estratte a caso da 27, quattro risposte ciascuna, superato con almeno il 70% — cioè più del minimo che l'Accordo Stato-Regioni 17/4/2025 (Parte IV punto 6.3, tabella dei corsi di aggiornamento, riga «Preposti») chiede per il test di un aggiornamento: almeno 10 domande con almeno tre risposte ciascuna, in relazione all'oggetto dell'aggiornamento. Il test si apre agli allievi solo durante questa lezione, in modo sincrono, con docente e tutor collegati (Parte IV punto 3.2.3): il docente dice di aprirlo, la piattaforma lo corregge e registra gli esiti. Sono ammessi gli allievi con almeno il 90% delle ore frequentate.

Materiale a supporto

Le dispense che l'allievo scarica dalla piattaforma e si tiene, a integrazione delle lezioni. Non contano come ore di corso.

  • Le slide del corso — Aggiornamento per preposti (30 pagine)
FormaChiara Assistente

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